Tra le misure, rafforzamento dei poteri dei sindaci in materia di sicurezza urbana con estensione della possibilità di emanare ordinanze; misure a carico di chi impedisce l’accesso a stazioni e aeroporti, ma anche musei e parchi archeologici; Daspo cittadino per bloccare l’attività di spaccio nei locali pubblici.
Ferme restando le competenze esclusive dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, le linee generali delle politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata sono adottate, su proposta del Ministro dell’interno, con accordo sancito in sede di Conferenza Unificata e sono rivolte, prioritariamente, a coordinare, per lo svolgimento di attivita’ di interesse comune, l’esercizio delle competenze dei soggetti istituzionali coinvolti, anche con riferimento alla collaborazione tra le forze di polizia e la polizia locale.
Trova posto un pacchetto di misure di tutela di luoghi particolari (stazioni, anche di autobus locali, porti, aeroporti, musei località archeologiche) nei confronti di chi intende impedirne l’accesso: sanzione amministrativa da 100 a 300 euro e nell’allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto. Competente a infliggere i provvedimenti è il sindaco, mentre i proventi andranno a finanziare iniziative di miglioramento del decoro urbano.
Si intende per sicurezza urbana il bene pubblico che afferisce alla vivibilita’ e al decoro delle citta’, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione e recupero delle aree o dei siti piu’ degradati, l’eliminazione dei fattori di marginalita’ e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalita’, in particolare di tipo predatorio, la promozione del rispetto della legalita’ e l’affermazione di piu’ elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, cui concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni.
Se le condotte però continuano e ne può derivare un pericolo per la sicurezza, allora a scendere in campo sarà il questore che disporrà il divieto di accesso per un periodo non superiore a 6 mesi: il divieto però, quanto a durata, potrà essere esteso da un minimo di 6 mesi a un massimo di 2 anni.
In allegato il testo del Decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Fonte: Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana